Descrizione
L’Amministrazione Comunale quest'anno contribuisce a dare un aiuto a tutti i cittadini per la lotta alle zanzare, fornendo gratuitamente le compresse antilarvali da utilizzare nei pozzetti di recupero acqua degli scoperti privati.
Le pastiglie si potranno ritirare nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso l’ufficio di Polizia Locale, al piano terra del palazzo comunale.
È ormai dimostrato che circa i due terzi dei focolai di sviluppo delle zanzare si trovano in pertinenze private e quindi solo attraverso l'attivo coinvolgimento della cittadinanza si possono fare passi in avanti nella lotta a questi fastidiosi insetti.
L'intento è appunto quello di fare interventi capillari in tutte le abitazioni del territorio, ovviamente il Comune agirà sulle aree pubbliche, su caditoie pluviali, tombini, fontane.
I trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche sono stati pianificati su tutto il territorio comunale nel corso dell'estate 2024 (vedrete un incaricato con un bastone bianco che getta delle pastiglie nei tombini).
Si evidenzia che sul sito della Regione del Veneto (qui il link) sono disponibili tutti i materiali informativi aggiornati sia destinati alla popolazione che per gli operatori sanitari.
Si segnala inoltre che ulteriore materiale informativo è disponibile sul sito dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (qui il link).
Si allegano qui il link e qui il link le schede tecniche e di sicurezza delle pastiglie antilarvali distribuite dela comune.
Nuova ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e Zanzara Comune (Culex pipiens).
Con Delibera della Giunta Regionale. N. 346 del 04/04/2024 sono state approvate “"Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto - Anno 2024" e del "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) - Anno 2024". D.G.R. n. 174 del 22/02/2019 e ss.mm.ii.”
In accordo e su indicazione con Ulss 4”Veneto Orientale e Regione Veneto il Comune ha emesso l’ordinanza n. 16 del 17/05/2023 che prevede:
A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza. Ognuno dunque è tenuto per la parte di propria competenza, di:
- evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
- trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida;
- La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. I sottovasi devono anch’essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es.piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazionedi raccolte d’acqua in caso di pioggia;
- i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.
Si ordina anche:
- che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel presente Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
- che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
- che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Appendice B).
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Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2024, 15:55